ESCLUSO LO STATUS DI RIFIUTO PER I MATERIALI DA FRANA DESTINATI AL RIUTILIZZO (183.1)
La condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, disciplinata dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Affinché una sostanza possa essere qualificata come rifiuto, è necessario accertare che il detentore intenda disfarsene o tragga dal bene un'utilità nulla. Qualora i materiali da scavo o da frana siano oggetto di una progettazione volta al loro integrale riutilizzo per finalità di interesse pubblico, concordata tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nell'emergenza, viene meno la qualifica di rifiuto e la relativa responsabilità sanzionatoria.
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