Giurisprudenza e Prassi

OMESSO "CLICK" DI CONFERMA DELL'OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA: INAPPLICABILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle procedure di gara gestite mediante piattaforme telematiche, l'offerta economica si considera legalmente presentata solo qualora l'operatore economico completi integralmente la sequenza di operazioni prescritte dalla lex specialis, incluso l'invio definitivo tramite il comando di "conferma". Qualora l'omissione di tale adempimento sia imputabile a un errore dell'operatore e non a una patologia del sistema informatico, l'offerta è inesistente e non può essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, poiché tale istituto non può ovviare alla carenza di un elemento essenziale o a errori derivanti dalla mancata osservanza del canone di autoresponsabilità.

"In mancanza del completamento della presentazione dell’offerta quest’ultima non può essere valutata, né assume rilievo la verifica di non modifica della stessa in quanto, non essendo stata presentata, manca il termine di raffronto. La prospettiva nella quale si inseriscono le suddette considerazioni è quella del principio di autoresponsabilità" (cfr. Cons. St., sez. V, 2 aprile 2025 n. 2789). "Il soccorso istruttorio è infatti attivabile rispetto all’offerta economica nei termini indicati nel comma terzo e quarto dell’art. 101 del d. lgs. n. 36 del 2023", ma esso trova giustificazione solo in caso di "ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato e oggettivamente non superabili" (cfr. Cons. St., sez. V, n. 334).

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