GARE GAS - CRITERI DI CALCOLO VALORE DI RIMBORSO - RAB PER GARE SUCCESSIVE ALLA VIGENZA DEL D.LGS. 93/2011
Nelle gare gas il rimborso al valore RAB opera non – come indurrebbe la formulazione letterale dell'art. 14, co. 8, d.lgs. 164/2000 – per tutte le gare successive alla prima, bensì solo per le gare successive ad altre gare indette nella vigenza del d.lgs. 93/2011 che ha introdotto la liquidazione del valore di RAB. In caso contrario, l'art. 14, co. 8, d.lgs. 164/2000 si porrebbe in tensione con principi primari dell'ordinamento, tra cui, in particolare, la tutela del legittimo affidamento, della libertà d'iniziativa economica e della proprietà privata.
Questa interpretazione è, del resto, conforme con l'intento perseguito dal d.lgs. 93/2011, laddove ha introdotto un regime transitorio per le prime gare indette sotto la vigenza della nuova legge. Ci si riferisce all'art. 24, co. 3, d.lgs. 93/2011, che prevede, in relazione alle prime gare d'ambito (e non alle prime gare indette nella vigenza del decreto Letta), che ARERA riconosca in tariffa al gestore entrante il differenziale tra il valore di rimborso pagato al gestore uscente e il valore di RAB (i.e. «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località»). Infatti, per le prime gare indette dopo il d.lgs. 93/2011 (gare d'ambito), è fisiologico che il nuovo concessionario dovrà corrispondere al precedente gestore un valore superiore alla RAB, valore che viene poi recuperato in tariffa. Proprio la norma transitoria di cui all'art. 24, co. 3, d.lgs. 93/2011 permette di sfatare il pericolo, evocato dalla ricorrente, che il gestore subentrante debba sopportare un "costo secco" pari al differenziale tra il valore di rimborso e la RAB. Pertanto, l'interpretazione quivi fornita consente di tutelare il legittimo affidamento del gestore uscente (riconoscendogli un valore di rimborso pari al valore dell'investimento ammortizzato) senza pregiudicare economicamente il gestore entrante (al quale spetta il riconoscimento in tariffa del differenziale rispetto alla RAB).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui