SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA GARANZIA- OBBLIGATORIA SOLO POST CORRETTIVO
È sufficiente osservare che l’obbligo di sottoscrizione digitale della cauzione provvisoria è stato introdotto, nel testo dell’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023, soltanto dal d.lgs. n. 209/2024, pubblicato il 30 dicembre 2024, quando la procedura del soccorso istruttorio era stata già completata dalla Stazione appaltante. Ne consegue, pertanto, che la sottoscrizione digitale della polizza non era espressamente chiesta da alcuna fonte normativa e neanche dal Disciplinare di gara che, nel suo articolo 15, ha previsto espressamente quali documenti dovessero essere sottoscritti digitalmente, non estendendo tale obbligo alla cauzione provvisoria.
In assenza di tale obbligo, ed esaminando il contenuto dell’appendice di polizza depositato della D. S.r.l., è comunque dirimente la circostanza per la quale tale documento è corredato da una dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio mediante la quale l’agente assicuratore ha attestato di avere rilasciato l’integrazione della polizza e di essere legittimato alla sua sottoscrizione in quanto Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A.
Si tratta di una dichiarazione che reca la copia per immagine della sottoscrizione dell’agente ed è corredata da un suo documento d’identità in corso di validità che ha valore certificativo e probatorio nei confronti dell’Amministrazione, non essendo richiesta o richiedibile, neanche in tal caso, la sua sottoscrizione in formato digitale, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente.
In base alle considerazioni esposte, si deve quindi affermare che l’Amministrazione ha correttamente operato ritenendo che la documentazione prodotta dalla controinteressata dimostrasse l’effettiva stipulazione dell’integrazione della polizza fideiussoria.
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