Giurisprudenza e Prassi
RIDUZIONI DELLA GARANZIA PROVVISORIA E CAPIENZA DELLA CAUZIONE NEGLI APPALTI SUDDIVISI IN LOTTI (106.8)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza
2024
La riduzione del 50 per cento della garanzia provvisoria prevista dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 non si applica ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro a meno che non siano costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Qualora l'operatore presenti una cauzione di importo inferiore al dovuto, la stazione appaltante deve limitare l'esclusione ai soli lotti che non trovano capienza nella garanzia effettivamente prestata, salvaguardando la partecipazione per i lotti sufficientemente garantiti.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

