L'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (93.6)
L'incameramento della garanzia provvisoria ex art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per mancata stipulazione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa, configurando una responsabilità di tipo oggettivo. La pendenza di un contenzioso giurisdizionale relativo alla commercializzazione dei prodotti offerti non può essere invocata come causa di forza maggiore ove non sia dimostrata l'esistenza di un impedimento concreto, attuale e assoluto all'esecuzione della prestazione, non assumendo rilievo previsioni ipotetiche su futuri esiti giudiziari ancora incerti.
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