GARANZIA PROVVISORIA – PREVISIONE A PENA DI ESCLUSIONE NELLA LEX SPECIALIS – AUTOVINCOLO (93)
Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Promo Rigenera S.r.l. – Procedura RDO 2605929 per la fornitura toner e drumm per gli uffici giudicanti del distretto di Perugia II quadrimestre 2020. Importo a base di gara euro: 20.600,00. S.A.: Corte di Appello di Perugia. PREC 209/20
Le indicazioni e le prescrizioni contenute nella lex specialisdi gara, vincolano al rispetto di esse i concorrenti e al tempo stesso, autovincolano la stazione appaltante. Nel caso di richiesta a pena di esclusione, di garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante e tenuta alla verifica della produzione della richiesta documentazione da parte del concorrente e, in assenza, alla conseguente esclusione di esso.
Relativamente alla cauzione provvisoria e all’esperibilità del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Autorità ha più volte affermato che tale istituto trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio (cfr. Delibera n..339 del 28 marzo 2018; Delibera n. 372 del 17 aprile 2019); CONSIDERATO altresì l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di soccorso istruttorio e cauzione provvisoria che ha riconosciuto possibile l’applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a tutti quei casi di mancata presentazione della cauzione provvisoria o in presenza di vizi della stessa (ex multis cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 1846 del 23 marzo 2018), RITENUTO, quindi che la valutazione effettuata dalla stazione appaltante circa la mancata applicazione del soccorso istruttorio alla fattispecie in esame appare corretta ma limitatamente alla sola ipotesi che non potesse trovare applicazione il suddetto istituto, acclarata l’assenza della costituzione della garanzia provvisoria, con conseguente necessaria applicazione del provvedimento espulsivo a carico della concorrente sprovvista.
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