Giurisprudenza e Prassi

GARANZIA PROVVISORIA – IMPORTO NON CORRETTO – AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Rileva il Collegio che gli atti di gara presentavano una certa ambiguità poiché l’art. 10 del disciplinare calibrava la garanzia provvisoria sul “valore complessivo dell’appalto”.

Tuttavia sia il bando che il Disciplinare definivano da un lato l’”importo complessivo a base di gara” (pari ad € 16.479.644,00, IVA esclusa) e dall’altro il “valore globale stimato appalto” pari a € 22.659.510,50, IVA esclusa. Infine nel quadro economico generale il “valore globale stimato dell’appalto” veniva indicato con una nuova espressione “importo complessivo dell’appalto”.

Dunque in nessuna delle disposizioni degli atti di gara veniva indicato esattamente cosa dovesse intendersi per “valore complessivo dell’appalto” cui si riferiva la disposizione sulla garanzia provvisoria, essendo invece presenti espressioni diverse e non del tutto coincidenti con quella utilizzata per calcolare la polizza.

La richiesta di integrazione (soccorso istruttorio) formulata dall’Amministrazione non chiariva tale ambiguità, ma semplicemente rinviava all’”importo complessivo dell’appalto” espressione che, solo se letta alla luce di quanto riportato nel quadro economico, avrebbe potuto portare l’operatore a comprendere l’errore in cui era incorso. Tuttavia si trattava di una lettura non immediata e soprattutto per la quale l’Amministrazione non ha fatto alcuno sforzo in termini di leale collaborazione soffermandosi sulla esplicitazione della richiesta formulata.

Peraltro la pronta risposta della Società ricorrente che non è rimasta inerte, ma ha inviato la polizza già presentata in sede di partecipazione, avrebbe dovuto far sorgere nell’Amministrazione il dubbio sull’incomprensione che si era determinata.

Pertanto l’Amministrazione, in ossequio ai principi di proporzionalità, di leale collaborazione e di favor partecipationis e anche in considerazione della previsione dell’art. 13 del disciplinare di gara sul soccorso istruttorio (in base alla quale “Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione”), avrebbe dovuto chiarire l’equivoco e assegnare un nuovo termine per l’integrazione documentale, cui peraltro la ricorrente ha adempiuto sua sponte appena ha avuto contezza dell’errore in cui era incorsa.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
GARANZIA PROVVISORIA: Nelle procedure di gara l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'of...