GARANZIA PROVVISORIA – ASSEGNO CIRCOLARE – NO IMPEGNO ALLA DEFINITIVA - NO SOCCORSO ISTRUTTORIO (93.8)
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce – RDO su MEPA per l’affidamento della fornitura e messa in opera di mobili e arredi per gli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce – Sede di Via Giovanni Paolo II n. 3 - Importo a base di gara: euro 140.000 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - S.A.: Ispettorato Territoriale di Lecce
In tema di cauzione provvisoria e di dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, il soccorso istruttorio trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alle stesse, a condizione che siano state costituite alla data di presentazione delle offerte, diversamente determinandosi una violazione della par condicio dei concorrenti.
La garanzia consistente nell’assegno circolare, non prodotto in gara, ma preesistente alla data prevista per la presentazione delle offerte, risulta carente di un elemento essenziale, vale a dire l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto né tale impegno risulta dalla documentazione in atti; ritenuto che se l’assegno circolare, con data antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, avrebbe potuto essere prodotto in sede di soccorso istruttorio, in ogni caso la produzione del documento non avrebbe effetti sananti rispetto alla mancanza della dichiarazione di impegno dell’istituto bancario o di altro fideiussore, diversamente ammettendosi la formazione di un atto previsto a pena di esclusione in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte con violazione della par condicio dei concorrenti; pertanto, la mancanza della dichiarazione del fideiussore relativa alla cauzione per l’esecuzione del contratto non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio, in ragione della totale assenza della dichiarazione, con conseguente conformità alla normativa di settore del provvedimento di esclusione adottato.
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