Giurisprudenza e Prassi

SVINCOLO AUTOMATICO DELLA GARANZIA DEFINITIVA E RIDUZIONE DEL MASSIMALE PER AVANZAMENTO LAVORI (113)

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2026

In tema di appalti pubblici, la riduzione del massimale della garanzia definitiva prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) costituisce un effetto automatico dell'avanzamento dell'esecuzione certificato dai SAL approvati, con la conseguenza che la mancata consegna di tali documenti al garante da parte dell'appaltatore non impedisce l'operatività della riduzione della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

"L’automatismo non collima in alcun modo con l’esistenza di una condizione sospensiva, il cui avveramento, peraltro, dipende dalla condotta dell’appaltatore che, non inviando il SAL approvato, impone alla società assicuratrice di mantenere il massimale di polizza, senza alcuna decurtazione, pur prevedendo la norma lo svincolo «automatico» e senza che rilevi alcuna attività da parte della stazione appaltante.

La disposizione va, invece, interpretata, con una esegesi armonica di sistema, volendo il legislatore tutelare i due soggetti, attraverso lo svincolo automatico della garanzia definitiva.

Da un lato, infatti, - a tutela della Compagnia Assicuratrice - proprio per l’avanzamento dei lavori, attestato dai SAL, non si rende più necessario utilizzare il massimale di polizza previsto dall’Assicurazione, in relazione alla garanzia dell’esito positivo dei lavori, essendo sufficiente una massimale di polizza inferiore, per i lavori residui.

Dall’altro lato, però, il legislatore mira a difendere anche gli interessi dell’appaltatore che, una volta eseguite gran parte delle opere, e ridottosi in automatico il massimale di polizza, a nulla rilevando la diversa volontà della stazione appaltante, intende ottenere lo svincolo, almeno parziale, dell’originaria polizza, con un pagamento di premio inferiore rispetto a quello originario, avendo provveduto all’esecuzione delle opere.

Proprio con riferimento all’interesse dell’appaltatore, va interpretata la frase collocata al termine del comma 3, dell’art. 133, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel senso che il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. L’appaltatore ha, dunque, interesse a consegnare i SAL, attestanti l’avvenuta esecuzione dei lavori, proprio per ottenere la riduzione del massimale di polizza; se, nonostante tale adempimento, la società assicuratrice non ha provveduto allo svincolo parziale della garanzia definitiva e non ha, dunque, ridotto il premio assicurativo, la società appaltatrice, una volta decorsi i quindici giorni dall’avvenuta consegna del SAL alla società assicuratrice, può pretendere tale riduzione, tant’è che il mancato svincolo costituisce inadempimento del garante."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)