Giurisprudenza e Prassi

GARANZIA DI SEGRETEZZA NELLE GARE TELEMATICHE E PRINCIPIO DEL RISULTATO (19.6)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici gestiti mediante piattaforme telematiche, la violazione dell'obbligo di rendere visibili i punteggi tecnici prima dell'apertura delle offerte economiche non determina l'invalidità della procedura qualora i verbali di gara e i log di sistema dimostrino che la valutazione tecnica si è conclusa e i relativi punteggi sono stati cristallizzati prima del disvelamento delle offerte economiche. In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, il vizio meramente formale che non lede l'imparzialità e la segretezza sostanziale non giustifica l'annullamento degli atti di gara.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)