GARA TELEMATICA - FIRMA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA NECESSARIA
La sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l’integrità dell’offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa (cfr., in termini, TAR Piemonte, I, n.16 del 2020, TAR Lazio, III quater, n.8605 del 2019); che la mancanza di detta firma riveste dunque i caratteri di essenzialità, ex §2.5 del Disciplinare, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e conduce pertanto all’esclusione dalla gara.
Giova ancora evidenziare sul punto che non poteva risultare sufficiente l’utilizzo della firma digitale nella sola precedente fase di accreditamento al portale telematico; che il successivo accesso al portale medesimo mediante semplice password con relativa compilazione dell’offerta, al di là del mancato completamento della prescritta procedura di presentazione dell’offerta stessa, non poteva offrire le stesse garanzie, nei predetti termini di serietà, affidabilità e insostituibilità, assicurati da una proposta sottoscritta con la firma digitale; che inoltre non era possibile accedere al rimedio del soccorso istruttorio, atteso che lo stesso è escluso, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, in relazione, tra l’altro, a mancanze essenziali dell’offerta economica, quali il difetto di sua sottoscrizione (cfr. TAR Marche, n.138 del 2020 e ancora TAR Piemonte, I, n.16 del 2020, Cons. Stato, V, n.5751 del 2019); che pertanto, sotto tale profilo, il §2.5 del Disciplinare si sottrae alla dedotta censura di illegittimità; che diversamente operando poi, e avendo gli altri concorrenti di contro sottoscritto digitalmente l’offerta economica, in osservanza delle chiare e univoche prescrizioni della lex specialis, la stazione appaltante avrebbe violato il principio della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura (cfr. ancora Cons. Stato, V, n.5751 del 2019); che non poteva rilevare in ultimo il fatto che all’offerta della ricorrente fosse stato attribuito un punteggio, giacchè la Commissione di gara segnalava subitaneamente il difetto della sottoscrizione digitale, quale irregolarità essenziale non sanabile, sanzionabile con l’esclusione, non inserendo nemmeno la ricorrente nella graduatoria provvisoria (cfr. seduta del 1° giugno 2020, doc.10 atti OMISSIS).
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