DIVIETO DI ARTIFICIOSA FRAMMENTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE
È illegittimo il frazionamento di un appalto di servizi di ingegneria e architettura in molteplici affidamenti diretti sottosoglia qualora le prestazioni risultino, ex ante, programmabili e prevedibili unitariamente. Le attività di consulenza tecnica e di supporto alla progettazione non costituiscono prestazioni autonome ma devono essere ricondotte a un unico centro decisionale ai fini del computo del valore stimato dell'appalto; la violazione di tale divieto giustifica l'applicazione di rettifiche finanziarie sui contributi pubblici erogati, indipendentemente dalla rilevanza transfrontaliera dell'intervento.
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