FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO E ROTAZIONE: ILLEGITTIMI I REITARATI AFFIDAMENTI DIRETTI (50.1, 49.)
L'artificiosità del frazionamento, in difetto di motivazione idonea sulle ragioni della suddivisione, è dimostrabile in via indiziaria, valorizzando la predeterminazione di importo e durata in funzione del mantenimento sotto soglia e la manifesta incoerenza della segmentazione temporale con la natura continuativa del servizio.
In violazione del principio di rotazione, il richiamo alla mera conoscenza del territorio da parte del contraente integra la tutela di una «rendita di posizione» che il codice mira a neutralizzare.
Le carenze della programmazione costituiscono il presupposto oggettivo che rende possibile il frazionamento degli affidamenti.
L'assenza di domanda cautelare impedisce di posticipare la stipula del contratto e contemporaneamente di prorogare l’affidamento in essere o di procedere ad affidamento diretto in attesa della definizione del giudizio.
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