IL TERMINE ETC NON CONSENTE L'OFFERTA DI PRINCIPI ATTIVI DIFFERENTI (108.3)
È legittima l'esclusione del concorrente che offra un farmaco basato su un principio attivo differente da quello previsto dal capitolato tecnico, non potendosi attribuire alla locuzione etc., che accompagna la descrizione della sostanza richiesta, un valore tale da ricomprendere principi attivi dotati di propria autonomia chimica. In tale contesto, l'offerta di una sostanza diversa integra una violazione dell'autovincolo e della par condicio, precludendo l'operatività del principio di equivalenza in quanto l'oggetto della fornitura risulta essere radicalmente diverso da quello bandito.
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