FORNITURA BENI COMPLESSI: LA PREVISIONE DI PRESTAZIONI ACCESSORIE QUALIFICA LA FORNITURA CON POSA IN OPERA, CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA MANODOPERA (108)
Qualora un appalto di fornitura preveda un complesso di attività accessorie e strumentali necessarie all'utilizzo del bene (quali installazione, corsi di formazione e assistenza tecnica), esso deve qualificarsi come fornitura "con posa in opera", con conseguente obbligo per il concorrente di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023. L'omessa allegazione dei riferimenti documentali a supporto dell'offerta tecnica, se prescritti a pena di esclusione, integra una violazione non emendabile della lex specialis.
"Il criterio discretivo per stabilire se si tratta di fornitura con o senza posa in opera deve essere individuato nella fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura... laddove si rendano necessarie attività ulteriori... l'appalto si configura come posa in opera" (Cons. di Stato, III, n. 1974/2020; TAR Lombardia n. 2471/2020).
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