Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI PUBBLICI: FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM

CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA 2025

La giurisprudenza, come già segnalato dal Tribunale, esclude che la violazione dell’obbligo di forma scritta possa essere sanata per equipollente, così come esclude la possibilità di desumere l’esistenza di un contratto formalmente valido dal comportamento processuale delle parti, ossia dall’eventuale mancata contestazione dell’esistenza di un contratto scritto (evenienza - peraltro - non ricorrente nel caso di specie) ovvero per facta concludentia (v. ex multis Cass. 8244/2019; Cass. 27910/2018).

Neppure la produzione di documenti unilaterali (ad es. atti amministrativi o comunicazioni interne) in cui sia eventualmente riportata, come fatto storico, l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) della fornitura, viene ritenuta dalla giurisprudenza evenienza idonea a sollevare la parte dall’obbligo di allegazione del contratto scritto, in quanto trattasi di atti a formazione unilaterale che di per sé non garantiscono alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la P.A. né alcuna certezza circa l’effettiva stipula di un contratto formalmente valido ed efficace tra la stazione appaltante e l’impresa fornitrice.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)