Giurisprudenza e Prassi

INOPERATIVITÀ FONDO SALVA OPERE PER ESTINZIONE DEL CREDITO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

CONS. STATO Sentenza 2024

Ai fini dell'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere, è necessaria la persistenza di un credito insoddisfatto e la pendenza della procedura concorsuale. L'avvenuta esecuzione del concordato preventivo dell'appaltatore, con l'assegnazione di azioni e strumenti finanziari ai creditori, determina l'estinzione del debito originario e rende giuridicamente impossibile la surroga legale dello Stato, legittimando il recupero delle somme indebitamente erogate.

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