Giurisprudenza e Prassi

IL DINIEGO DI FINANZIAMENTO PER ERRORE MATERIALE DEL CUP NON IMPUTABILE AL BENEFICIARIO (26.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2024

È illegittimo il diniego di ammissione ai finanziamenti del Fondo Opere Indifferibili qualora l'esclusione derivi esclusivamente da un errore materiale nell'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) non imputabile al soggetto richiedente, specialmente se l'ente ha tempestivamente segnalato l'anomalia e la rigidità del sistema informatico ha impedito la regolarizzazione formale nonostante la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali.

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