Giurisprudenza e Prassi

CARENZA DI INTERESSE DEL PROMOTORE ESCLUSO AD IMPUGNARE GLI ATTI DELLA NUOVA GARA (35.1)

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza 2024

Il soggetto legittimamente escluso da una procedura di gara rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche dell'interesse a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali successive. Tale principio si applica anche nell'ipotesi di finanza di progetto qualora venga confermata la legittimità del diniego di approvazione del progetto preliminare, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso la nuova determina a contrarre.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

FINANZA DI PROGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione di lavori o servizi, che può essere avviata su iniziativa pubblica o privata. (Riferimento: Art. 193)