Giurisprudenza e Prassi

POSSESSO REQUISITI E TITOLO DI STUDIO PER PROFESSIONISTI E COORDINATORI: HANNO RILEVANZA LE DISPOSIZIONI DEL CODICE (66.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Il TAR capitolino ha censurato la scelta, serbata dal progettista indicato dal raggruppamento aggiudicatario, di selezionare un professionista laureato in architettura, responsabile della categoria di progettazione S.03, secondaria rispetto allo scopo dell’appalto, quale persona fisica incaricata dell’integrazione (c.d. “integratore”) fra le varie prestazioni specialistiche.

Dovendo l’integratore occuparsi di coordinare il lavoro di un team di tecnici per assicurarsi che l'impianto funzioni in modo efficiente e sicuro, avendo riguardo alla categoria principale delle progettazioni oggetto di gara (“Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche”), l’individuazione dello stesso nella figura di un architetto, in luogo di un ingegnere, esprimerebbe pertanto, ad avviso del giudice di prime cure, l’inadeguatezza della struttura organizzativa del raggruppamento aggiudicatario rispetto all’oggetto dell’appalto.

Senonché, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 66 co. 2 d. lgs. n. 36/2023: “Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12”.

A sua volta, l’art. 34 All. II.12, nell’elencare i requisiti che i soggetti di cui all’articolo 66 citato devono possedere ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, prescrive che gli stessi debbano essere “in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara”.

Dunque, il legislatore usa la disgiuntiva: “ingegneria o architettura”.

Per tali ragioni, era sufficiente anche il requisito del possesso, in capo al coordinatore, della laurea in architettura. Titolo di studio, quest’ultimo, pacificamente posseduto dal professionista indicato dal RTI appellante.

Ne consegue l’erroneità della pronuncia impugnata, la quale ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellante incidentale sulla base di argomentazioni giuridiche contrastanti con il suddetto dato normativo.

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