Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI - FATTURAZIONE RTI - DEVE ESSERE SEMPRE SEPARATA

AGENZIA ENTRATE RISPOSTA 2024

Raggruppamento temporaneo di imprese – appalto pubblico – fatturazione della quota per ''adeguamento prezzi'' finanziato con il ''Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche'' – D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022.

Come già chiarito con il citato principio di diritto n. 17 del 2018, e secondo quanto precisato da ultimo con la risposta ad interpello n. 47 del 2024, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. In alternativa, la medesima può, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ''in nome e per contro degli altri'', dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti ricorre anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di ''revisione prezzo'' con le modalità descritte nell'istanza.


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