Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RICHIESTA DI FATTURATO SPECIFICO NEL SETTORE DI ATTIVITÀ PERTINENTE ALL'APPALTO (100.11)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

La stazione appaltante gode di discrezionalità nel definire i requisiti di capacità economico-finanziaria, potendo richiedere un fatturato globale annuo riferito allo specifico settore di attività oggetto della gara. Tale previsione non configura una surrettizia introduzione di requisiti tecnici, ma risponde all'esigenza di verificare la solidità finanziaria del concorrente nello specifico mercato di riferimento, restando irrilevante il codice ATECO a fini certificativi dell'attività effettivamente prestata.

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