VALIDITÀ CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL SUBAPPALTO
L’accertamento delle circostanze relative alla conclusione dei due contratti di subappalto non può che risolversi nel senso dell’esclusione della stipula secondo lo schema del contratto per adesione, giacché non è sufficiente a ricondurli a quella fattispecie ed alla relativa disciplina la materiale stesura ad opera di una sola delle parti, né la presenza di condizioni di identico contenuto nelle due scritture, né il richiamo generalizzato delle norme di tutela per clausole diverse da quella compromissoria: dal testo e dal contesto della convenzione, infatti, inequivocabilmente risulta che l’intento della subcommittente non fosse di regolare in maniera uniforme una serie di rapporti indefinita, ma di sottoporre a regole omogenee le singole fasi dell’esecuzione dell’opera oggetto di appalto pubblico delegate alla subappaltatrice, previa autorizzazione della stazione appaltante, facendo riferimento ad un programma esecutivo assunto nella sua specificità e ad un’operazione economica intesa nella sua unitarietà, così da collegare i rapporti dipendenti a quello principale e i termini per i lavori esternalizzati agli stati di avanzamento attesi, e risulta, altresì, che l’interesse della subappaltatrice non fosse di stipulare i subappalti ad ogni costo pur di conseguire una certa utilità, ma di frazionare l’opera in più lavorazioni secondo la propria convenienza, lasciando ad essa sul piano economico la libertà di concludere o meno il contratto e di condividerne o meno il contenuto, sia in ordine alla congruità dei corrispettivi sia in ordine alla previsione dei mezzi per la risoluzione delle controversie, in questo caso alternativi, così da far venir meno l’esigenza di protezione di un contraente debole, esposto al rischio di condizioni inique e non accettate in maniera consapevole.
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