SUSSISTE LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE PER APPALTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA ANTE 2006
In tema di appalti pubblici di servizi, sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa per i contratti di rilevanza comunitaria antecedenti al codice del 2006.
In fase esecutiva, costituisce inadempimento risarcibile la condotta dell'Amministrazione che trasformi unilateralmente i manufatti cimiteriali, rendendo impossibile all'appaltatore l'incasso dei proventi pro quota, essendo egli titolare del diritto ai compensi anche per le assegnazioni intervenute in epoca successiva alla naturale scadenza del vincolo contrattuale.
"Trattasi pacificamente di un appalto pubblico di rilevanza comunitaria (del valore di € 10.987.104,07 [...]) che rientra certamente nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, secondo il disposto di cui all’art. 3 co. 2 lett. f) d. lgs. n. 168/2003, come sostituito dall’art. 2 co. 1 lett. d) d. l. n. 1/2012.
[...] la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa presuppone la verifica del superamento del limite della soglia comunitaria, che prescinde dall’applicabilità del d.lgs n.163/2006."
"l’art. 4 del contratto stabilisce che “Qualora alla naturale scadenza la Società non abbia incassato le somme corrispondenti alle opere realizzate nell’ambito del presente contratto, alla Società stessa verrà versata la relativa differenza da parte dell’Amministrazione Comunale, con pagamenti trimestrali avvalendosi esclusivamente dei rientri da questa conseguiti nella vendita o concessione delle suddette opere”, sancendo così la spettanza del corrispettivo d’appalto anche rispetto ai manufatti realizzati nella vigenza contrattuale, ma assegnati a terzi dal [...] solo dopo la scadenza."
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