SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIRETTORE DEI LAVORI CHIAMATO IN GARANZIA DALLA SA INTERAMENTE A CARICO DELL'APPALTATORE SOCCOMBENTE
In tema di spese processuali relative alla chiamata in giudizio di terzi, il rimborso degli oneri di difesa sostenuti dal professionista esterno (Direttore dei Lavori) chiamato in manleva dalla Stazione Appaltante va posto a carico dell'Appaltatore qualora le domande formulate da quest'ultimo, fondate sull'erroneo operato della direzione tecnica, risultino infondate. Come statuito dalla Corte: "[...] in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna [...] la regolamentazione delle spese nei rapporti tra terzo chiamato, attore e convenuto, deve essere effettuata in ossequio al principio di causalità ed a quello di soccombenza, sicché il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda" (In senso conforme: Cass. n. 31889/2019, Cass. n. 18710/2021, Cass. n. 10364/2023, Cass. n. 6144/2024).
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