RITARDO NEL COLLAUDO E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA STAZIONE APPALTANTE (141)
Il termine di sei mesi previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'emissione del certificato di collaudo ha carattere perentorio; la sua violazione da parte dell'Amministrazione configura un inadempimento che rende esigibile il credito dell'appaltatore per la rata di saldo e obbliga la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni quantificati nei costi di rinnovo delle garanzie fidejussorie.
Le riserve iscritte dall'appaltatore successivamente alla data di ultimazione dei lavori sono tardive e inammissibili, dovendo le stesse essere apposte contestualmente all'insorgenza del pregiudizio nei documenti contabili.
"Dalle predette disposizioni pattuite dalle parti [...] si desume l’inadempimento del [...] tenuto conto che lo stesso ha disatteso il termine perentorio entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, con ciò ostacolando il pagamento della rata di saldo".
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