Giurisprudenza e Prassi

RITARDO NEL COLLAUDO E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA STAZIONE APPALTANTE (141)

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SENTENZA 2026

Il termine di sei mesi previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'emissione del certificato di collaudo ha carattere perentorio; la sua violazione da parte dell'Amministrazione configura un inadempimento che rende esigibile il credito dell'appaltatore per la rata di saldo e obbliga la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni quantificati nei costi di rinnovo delle garanzie fidejussorie.

Le riserve iscritte dall'appaltatore successivamente alla data di ultimazione dei lavori sono tardive e inammissibili, dovendo le stesse essere apposte contestualmente all'insorgenza del pregiudizio nei documenti contabili.

"Dalle predette disposizioni pattuite dalle parti [...] si desume l’inadempimento del [...] tenuto conto che lo stesso ha disatteso il termine perentorio entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, con ciò ostacolando il pagamento della rata di saldo".

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