Giurisprudenza e Prassi

RITARDATO COLLAUDO IMPUTABILE ALLA PA - L'INESIGIBILITÀ DELLA RATA DI SALDO NON SUSSISTE A CAUSA DELL'INERZIA DELLA PA

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

In caso di ritardo continuativo nella procedura di collaudo, l’onere di iscrizione delle riserve non può ritenersi operante in assenza del certificato di collaudo, atto tipicamente deputato a riceverle, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla stazione appaltante. Si richiama la giurisprudenza di legittimità e, nella comparsa conclusionale, riporta Cass. 15013/2011: “...l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori ... ivi comprese le pretese di natura risarcitoria...” si evidenzia che nella fattispecie, con riguardo al danno da ritardato collaudo, rileva la regola per cui la riserva va iscritta sul primo atto idoneo: come sopra riportato, l’art. 31, comma 2, D.M. 145/2000 stabilisce che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle...”, e l’art. 203 D.P.R. 554/1999 individua nel certificato di collaudo il documento sul quale l’appaltatore può aggiungere le domande. In assenza di emissione del certificato, l’eccezione va respinta per le domande che scaturiscono dal ritardo continuativo della procedura di collaudo. L'eccezione di inesigibilità del credito per mancata definizione del collaudo non è condivisa qualora il ritardo sia integralmente imputabile alla stazione appaltante; in tale ipotesi, il credito di saldo deve ritenersi certo, liquido ed esigibile. Il danno da ritardato collaudo è provato e quantificabile equitativamente in una percentuale annua (2%) dell'importo netto contrattuale a titolo di maggiori spese generali e custodia. "In assenza di emissione del certificato, l’eccezione va respinta per le domande che scaturiscono dal ritardo continuativo della procedura di collaudo... l’onere di iscrizione delle riserve non può ritenersi operante in assenza del certificato di collaudo, atto tipicamente deputato a riceverle" (D.M. 145/2000, art. 31; D.P.R. 554/1999, art. 203).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)