Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO: L'OBBLIGO RESTITUTORIO A CARICO DELL'ENTE DEVE ESSERE QUANTIFICATO SECONDO IL VALORE VENALE DELLE OPERE REALIZZATE (136)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di risoluzione del contratto di appalto pubblico, la declaratoria di parziale illegittimità del provvedimento risolutorio determina la necessità di riequilibrare le partite dare-avere tra le parti secondo la disciplina generale degli artt. 1453 e 1458 c.c. Il riconoscimento del valore venale delle opere già eseguite svolge una funzione di ristoro del danno emergente.

"Nel rideterminare il quantum spettante all'appaltatore per i lavori realizzati antecedentemente allo scioglimento del rapporto, il C.T.U. non ha applicato i meri prezzi contrattuali di gara (stipulati sul presupposto di un andamento regolare ed ordinario dell'appalto), ma ha stimato l'effettivo valore di mercato delle opere eseguite al momento della loro realizzazione. Il calcolo del valore venale ingloba e riassorbe intrinsecamente i maggiori costi diretti ed indiretti sostenuti dall'esecutore per realizzare l'opera in condizioni di elevata complessità ed anomalia strutturale. Riconoscendo all'appaltatore la differenza tra il valore venale reale dell'opera costruita e quanto già corrisposto da [...] nei SAL [...], il Consulente ha remunerato l'impresa dell'integrale e maggior costo effettivo sopportato per la produzione dei lavori. Ne consegue che una separata ed ulteriore liquidazione a titolo di "anomalo andamento" determinerebbe una illegittima duplicazione risarcitoria, risultando i relativi oneri già interamente assorbiti ed indennizzati all'interno della rideterminazione del valore reale dell'eseguito."

Quanto al lucro cessante, "Nel caso di specie, invece, esiste un dato contrattuale specifico e documentato: la percentuale del 3% dichiarata dall’ATI nel verbale di verifica dell’offerta anomala, atto negoziale vincolante, costituisce la concreta aspettativa di guadagno sulla cui base l’appaltatore si era determinato a contrarre. In conformità al principio di cui a Cass. 20626/2025, tale dato contrattuale specifico osta al ricorso al criterio equitativo."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)