Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PREPARATORI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E PROVA DEL DANNO (108)

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore deve essere valutata con riferimento all'idoneità della condotta a pregiudicare la funzione economico-sociale del contratto; l'omessa esecuzione di prestazioni preparatorie indispensabili all'avvio del servizio configura un inadempimento strutturale idoneo a paralizzare il sinallagma contrattuale.

"L’inadempimento, quindi, non discende da un preteso mancato avvio del servizio, ma dalla mancata esecuzione di obbligazioni prodromiche essenziali, già esigibili prima della consegna. È principio coerente con la disciplina generale che la gravità dell’inadempimento va apprezzata in relazione all’interesse del creditore e all’idoneità della condotta a compromettere la funzione economico-sociale del contratto; e, nel caso di specie, la mancata indicazione degli impianti di destinazione impediva in radice l’operatività del servizio.

[...]

Le semplici attestazioni interne, le relazioni al CdA o i riepiloghi predisposti unilateralmente dall’ente, pur potendo avere rilievo indiziario, non sono da soli sufficienti a provare integralmente il danno in un giudizio civile soggetto all’art. 2697 c.c., se non accompagnati da riscontri esterni completi e univoci sull’effettività dei pagamenti e sul nesso causale tra i maggiori costi e la risoluzione."

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