Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DANNI - VA CALCOLATO AL NETTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA DI ANTICIPAZIONE GIA' INCASSATA

CORTE APPELLO DELL'AQUILA SENTENZA 2026

La risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 108, comma 5, D.Lgs. 50/2016, il diritto dell'esecutore al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite di cui il committente si sia giovato. Ai fini del computo di tale spettanza, non può essere detratta l'anticipazione contrattuale se la Stazione Appaltante ha già integralmente recuperato l'importo mediante l'escussione della relativa garanzia fideiussoria. Sugli importi così liquidati spettano gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, applicabili non solo alle obbligazioni contrattuali ma anche a quelle restitutorie derivanti dallo scioglimento del vincolo.

Confermata la legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto adottato dal nei confronti della ditta va ritenuta la legittimità dell'avvenuta escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia, ai sensi dell'art.103 d. lgs. n. 50/2016, dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto stipulato e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore e del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Ugualmente è a dirsi dell'avvenuta escussione della polizza fideiussoria rilasciata ai sensi dell'art. 35, comma 18, d. lgs. n. 50/2016, quale importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% dei lavori oggetto del contratto stante l'intervenuta decadenza della Ditta dall'anticipazione ricevuta. Difatti, l’articolo n. 13 del contratto di appalto che aveva disposto l'erogazione dell'anticipazione era stato previsto che “l’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza della data di erogazione dell’anticipazione, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016”. Va tuttavia rilevato che se l’incasso da parte della PA della somma di € 74.819,75 (a seguito dell’escussione della polizza prestata a garanzia dell’anticipazione contrattuale da parte della Stazione Appaltante) deve ritenersi legittimo, tale somma (già incassata dal non può tuttavia essere detratta dall’importo dovuto dalla Stazione appaltante all’appaltatrice.


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)