RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO PUBBLICO: ILLEGITTIMITÀ DELLA DIFFIDA DELL'APPALTATORE E ABBANDONO DEL CANTIERE (108)
In tema di esecuzione di appalto pubblico, il rifiuto dell'appaltatore di riprendere le lavorazioni ordinate dal RUP, subordinando il rientro in cantiere alla definizione di varianti o al pagamento di crediti non esigibili, integra la fattispecie di grave inadempimento per abbandono del cantiere, legittimando la risoluzione ex art. 108 D.Lgs. 50/2016.
"[...] la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà [...] di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.” (V. per tutte Corte Cass. n. 22112/15).
[...]
il sostanziale rifiuto da parte della stessa di proseguire i lavori ordinati (non essendosi pacificamente mai ripresentata in cantiere, né a seguito dell’ordine in data 21.06.2021, né a seguito del sollecito del 20.05.2022, né, ancora, della messa in mora del 16.06.2022), integra indubbiamente grave inadempimento dell’appaltatrice, comportante la risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. n. 50/16."
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