Giurisprudenza e Prassi

RISERVE - NECESSARIA PRESENTAZIONE DI PROVA DOCUMENTALE PER CONSIDERARLE LEGITTIME.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA SENTENZA 2026

In tema di appalto pubblico, l'onere di provare la fondatezza delle riserve ritualmente iscritte nei registri di contabilità spetta all'appaltatore, il quale non può limitarsi a richiamare il principio di vicinanza della prova per esonerarsi dal dovere di documentare l'effettiva estensione delle lavorazioni aggiuntive rivendicate".

E' assolutamente pacifico ed incontestato in giurisprudenza che in materia di appalto pubblico l’onere di provare la fondatezza delle riserve ritualmente iscritte nei registri di contabilità è a carico dell’appaltatore (v. Corte appello Roma, sent. 162/25; Corte di Cassazione, ordinanza n. 29326/2024)". "le superiori asserzioni non sono supportate documentalmente, né risultano in altro modo provate. In particolare, difetta la prova che il c.d. intervento provvisorio sia stato effettuato per tutta la lunghezza dei lavori di interramento.

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