Giurisprudenza e Prassi

RIPROPONIBILE LA DOMANDA DI MANLEVA PRECEDENTEMENTE DICHIARATA INAMMISSIBILE PER RAGIONI DI PURO RITO

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA 2026

La declaratoria di inammissibilità in rito di una domanda giudiziale formulata per ragioni procedurali (nella specie, per tardività della domanda di manleva) non è idonea a spiegare gli effetti del giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c., originando esclusivamente un vincolo formale circoscritto al giudizio in cui è stata pronunciata; ne consegue la piena ammissibilità della riproposizione della medesima pretesa in un nuovo e separato giudizio di cognizione.

"la pronuncia "in rito" in cui viene dichiarata l'inammissibilità della domanda non è, di per sé, in grado di generare, né sotto il profilo oggettivo, né soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c., dando vita, invece, ad un giudicato meramente formale, con effetti esclusivamente limitati al rapporto processuale nel cui ambito la stessa inammissibilità è stata dichiarata, con la conseguenza che la domanda potrà essere nuovamente riproposta in altro autonomo e diverso giudizio"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)