Giurisprudenza e Prassi

RIFIUTO DI RIPRENDERE I LAVORI DOPO LA SOSPENSIONE: CAUSA LEGITTIMA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE (121.4)

TRIBUNALE DI CALTANISETTA SENTENZA 2026

In un rapporto di concessione, la sospensione dei lavori disposta dalla Commissione Straordinaria per verifiche antimafia ex art. 145 TUEL costituisce esercizio legittimo di un potere autoritativo che non giustifica l'abbandono del cantiere da parte del concessionario.

In tema di esecuzione dei contratti pubblici, deve dichiararsi la risoluzione per inadempimento colpevole del concessionario che rifiuti di riprendere l'esecuzione delle opere dopo una sospensione temporanea e motivata, non potendo l'operatore invocare l'assunzione di impegni lavorativi concomitanti presso altri cantieri come causa di giustificazione, attesa la prevedibilità della ripresa delle attività.

"La sospensione non può dunque ritenersi arbitraria sia perché rientrante nei poteri della Commissione, sia perché puntualmente motivata e contenuta rispetto alle esigenze perseguite... la necessità di riprendere i lavori era ben prevedibile, i sopravvenuti impegni che in tesi avrebbero reso impossibile la riorganizzazione del cantiere sono stati assunti dalla società nella consapevolezza che la sospensione dei lavori sarebbe durata per un breve periodo".

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