Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI "DECRETO AIUTI": SI APPLICA A TUTTE LE LAVORAZIONI CONTABILIZZATE NELL'ANNO 2022, INDIPENDENTEMENTE DALL'ESAURIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

L’art. 26 del D.L. 50/2022 introduce un’integrazione legale cogente del regolamento contrattuale che impone alle stazioni appaltanti l'emissione di un certificato di pagamento straordinario per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Tale obbligo sussiste anche per i contratti formalmente ultimati prima della vigenza della norma.

"[...] il perimetro applicativo dell’art. 26 DL 50/2022 ricomprende tutte le “lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022” e relative ad appalti pubblici di lavori “aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”.

Per tali lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e per le quali, alla data di entrata in vigore del richiamato DL 50/2022 (18.5.2022), il Direttore dei lavori abbia già emesso il relativo SAL e sia stato altresì emesso il certificato di pagamento (di cui all’art. 113 bis d.lgs. 60/2016 da parte del RUP) la medesima disposizione espressamente prevede che “è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”.

Sulla base del tenore letterale della disposizione, pertanto, l’Amministrazione è tenuta all’emissione di un certificato di pagamento straordinario dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 ma non esclude che tale certificato straordinario sia emesso nel caso in cui sia stato corrisposto in luogo dell’acconto un saldo posto che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento del diritto all’emissione del certificato straordinario, è l’integrazione del contratto sottoscritto tra le parti ai sensi dell’art. 1374 c.c. per effetto dell’entrata in vigore del DL che (al fine di “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione”) ha integrato le clausole dei contratti conclusi “in relazione agli appalti pubblici di lavori (…) aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021” stabilendo un’integrazione del corrispettivo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1.1.2022 sino al 31.12.2022 prevedendo altresì a favore delle imprese aggiudicatarie il diritto all’emissione di un certificato di pagamento straordinario ad integrazione “dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”.

Ne segue che non assume alcuna rilevanza l’intervenuta esecuzione delle prestazioni anteriormente all’entrata in vigore del contratto stante l’evidente efficacia retroattiva dell’art. 26 DL 50/2022 nella parte in cui prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti di emettere un certificato di pagamento straordinario entro il termine di giorni 30 dall’entrata in vigore del DL per il pagamento dei maggiori corrispettivi dovuti sulla base dei prezzi regionali aggiornati “al netto dei ribassi formulati in sede di offerta” e “nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo”.

Ed infatti, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 26 DL 50/2022 (che come detto dispone un’eterointegrazione di tutti i contratti di appalto di lavori le cui offerte siano state presentate entro il 21.12.2021 e le lavorazioni contabilizzate dal 1.1.2022 alla data di entrata in vigore della disposizione) il contratto concluso tra le parti non è stato integralmente eseguito con riferimento alle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante per l’effetto dell’eterointegrazione normativa."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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