Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILTA' DEL COMMITTENTE PER TRATTAMENTI RETRIBUTI E CONTRIBUTIVI: SE E' UN ENTE PUBBLICO NON SI APPLICA IL D.LGS. 276/2003 (119.6)

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, non trova applicazione il regime di responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e i debiti dell'appaltatore previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 qualora il committente sia una Pubblica Amministrazione. Tale esclusione opera anche per le agenzie regionali per l'edilizia abitativa qualificate come enti pubblici non economici, in quanto l’indagine sulla natura dell’ente deve fondarsi sugli scopi istituzionali e sulla provenienza pubblica delle entrate, restando irrilevante la loro eventuale classificazione come organismi di diritto pubblico ai fini delle procedure di evidenza pubblica.

"le disposizione di cui al citato art. 29, comma 2, non trovano applicazione esclusivamente in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.L.vo n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2" (conformemente a Cass. 2019/n. 24375).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)