RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL FUNZIONARIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NON REGOLARIZZATI
In materia di contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione locale, l’assenza del preventivo impegno di spesa o della successiva regolarizzazione contabile postuma (riconoscimento del debito fuori bilancio) per lavori di somma urgenza comporta la nullità del vincolo negoziale nei confronti dell'ente.
Ai sensi dell'art. 191, comma 4, del TUEL, qualora siano stati acquisiti beni o servizi in violazione delle procedure contabili, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato fornitore e l’amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura, restando preclusa l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'Amministrazione per difetto del requisito della sussidiarietà.
"Si rende necessario evidenziare che la fattispecie giuridica oggetto del presente procedimento è quella del contratto di appalto pubblico, in costanza di somma urgenza.
Occorre sul punto precisare che l’art. 191 TUEL prevede, per gli enti locali, una disciplina puntuale e meticolosa in ordine alla necessaria sussistenza anche postuma dell’impegno di spesa.
In particolare: “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.
[...]
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
[...]
In tema di arricchimenti occorre considerare: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” (cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023)
Tuttavia, con riferimento al regime del titolo contrattuale illecito è stato meglio chiarito, a proposito dell’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., proposta sul piano processuale in via subordinata, che essa deve sottendere a monte l’ammissibilità anche della medesima sul piano sostanziale, in quanto, ove si presti adesione ad una nozione rigorosa della sussidiarietà in astratto (che prescinda in assoluto da ogni verifica sul merito della domanda avanzata in via principale), la stessa circostanza che sia stata proposta una domanda fondata su titolo contrattuale renderebbe improponibile ex art. 2042 c.c. la subordinata domanda di arricchimento.
Ancorché il riscontro della nullità del titolo contrattuale porti ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda fondata sullo stesso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, però, sottolineato come in tal caso il rigetto discenda da una carenza originaria del titolo, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla legge, è risultata difettosa di qualche requisito essenziale (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo), ovvero (cfr. Cass. n. 10161/2021) non è possibile ricondurre la fattispecie concreta a quella astrattamente delineata a fondamento dell’azione proposta in via principale."
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