Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER DANNI A TERZI E ONERE PROBATORIO

TRIBUNALE DI BRESCIA SENTENZA 2026

In tema di contratto di appalto, l'autonomia organizzativa dell'appaltatore comporta la sua responsabilità diretta per i danni derivanti dalla cattiva gestione del cantiere e dall'omessa custodia del fabbricato durante le lavorazioni.

Qualora il committente sollevi un'eccezione di inadempimento relativa a vizi riscontrati e documentati dalla Direzione Lavori, ricade sull'appaltatore l'onere di provare l'avvenuto ripristino.

"In punto di diritto va poi rammentato che, come da tempo precisato dalla corte di legittimità “l’appaltatore, agendo nell'esecuzione dell'opera con piena autonomia, incontra una diretta responsabilità per i danni arrecati a terzi durante l'espletamento dell'appalto, e ciò anche per i danni prodotti dalle cose di proprietà del committente ma di cui esso appaltatore abbia la disponibilità per le esigenze del cantiere, quando essi si verifichino in dipendenza dell'uso che lo appaltatore ne faccia a tale fine, salva la prova di essersi mantenuto nei limiti delle disposizioni impartite dal committente e tali da dargli la ragionevole opinione che dalla loro osservanza non sarebbe derivato alcun danno a terzi” (Cass. 3906/1977, da cui è tratta la massima).

Principio di diritto che trova sicura applicazione anche nelle peculiari ipotesi di appalto di opere pubbliche (Cass. 4050/1984: “nell'appalto di opera pubblica, l'autonomia dell'appaltatore, pur essendo meno ampia di quella degli appaltatori privati per l'ingerenza dell'amministrazione appaltante (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza intensa e costante), continua, tuttavia, a sussistere in limiti più ristretti, sicché anche l'appaltatore di opera pubblica, di regola, è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, mentre una responsabilità dell'amministrazione committente resta configurabile, in via concorrente e solidale, allorché il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive della medesima e, in via esclusiva, solo quando l'ingerenza di detta amministrazione abbia compromesso ogni margine di libertà ed autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori. […]”) e di subappalto (Cass. 25758/2013: “la circostanza che l'esecuzione di un'opera abbia formato oggetto di subappalto non esclude, di per sé, l'affermazione di una concorrente responsabilità di appaltatore e subappaltatore per i danni causati dal cantiere a terzi, dovendosi avere riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l'evento dannoso […]”.

[...]

Per giurisprudenza costante, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. […]” (Cass. 25584/2018, da cui è tratta la massima)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)