RECIPROCI INADEMPIMENTI DELLE PARTI E RICHIESTA DI RISOLUZIONE: IL CONTRATTO SI RISOLVE PER MUTUO DISSENSO
In tema di appalto pubblico, qualora entrambe le parti invochino la risoluzione del contratto per reciproci inadempimenti e il giudice non ritenga prevalente la colpa di alcuna di esse, il contratto va dichiarato risolto per mutuo dissenso in virtù del comune intento solutorio. A seguito di tale risoluzione, venendo meno la causa giustificatrice del contratto, la domanda dell'appaltatore volta al pagamento delle opere già eseguite (e incamerate dalla P.A.) non ha natura di adempimento né risarcitoria, ma deve essere riqualificata d'ufficio come domanda di restituzione per equivalente pecuniario.
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