Giurisprudenza e Prassi

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DI CONDOMINIO: FORMULARI RIFIUTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SENTENZA 2026

In tema di appalto, il committente non ha il diritto di pretendere l'esibizione dei formulari di smaltimento dei rifiuti, in quanto l'appaltatore risponde in via esclusiva e diretta di tali attività. Analogamente, la società appaltatrice non è tenuta ad esibire alla committenza i modelli "Unilav" dei dipendenti, esaurendosi l'onere documentale nella fornitura del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Come statuito dal Giudice: "Per legge infatti è il “produttore/gestore dei rifiuti”, e dunque l’appaltatore, che risponde in maniera diretta delle suddette attività, anche sotto il punto di vista del rispetto delle norme a tutela dell’ambiente. Il Committente è posto al riparo da co-responsabilità, salvo non abbia compiuto un’ingerenza diretta in tale specifica fase esecutiva del contratto (cfr. Cass. n. 16975/21). [...] la società appaltatrice non è tenuta in alcun modo ad esibire alla committenza gli “Unilav” ma piuttosto a fornire il c.d. Durc [...] In considerazione di ciò, la committenza può legittimamente sospendere il pagamento del corrispettivo (cfr. Cass. ordinanza del 09/02/2022, n. 4079)."

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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: Certificato che attesta la regolarità di un operatore economico nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. La sua irregolarità è causa di esclusione automatica. (Riferimento: Art. 94, comma 6 e Allegato II.10)