RAPPORTO DI SUBAPPALTO – NECESSARIA DISTINZIONE TRA ONERI AZIENDALI E COSTI DELLA SICUREZZA
Come chiarito, in effetti, dal consolidato insegnamento dei Giudici amministrativi (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Emilia Romagna, sezione prima, sentenza n. 472 del 5 maggio 2025), "i costi per la sicurezza sono quelli correlati ad una specifica stima effettuata nel progetto e nel PSC, mentre gli oneri della sicurezza sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri. A tal proposito si può anche richiamare la distinzione (da ultimo rammentata da Tar Lazio, sez. III ter, 3 dicembre 2024, n. 21698) tra oneri della sicurezza esterni ed interni, tracciata dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo cui l'individuazione delle misure da adottare per eliminare ovvero ridurre al minimo "i rischi da interferenze" i.e. gli oneri esterni compete alla Stazione appaltante, restando invece esclusi i "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici". / costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono determinati dall'Amministrazione e indicati nel bando (art. 21, comma 5, del D.Lgs. 81/2008), mentre gli oneri della sicurezza interni sono quantificati dall'operatore e indicati nell'offerta economica unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c)".
Detto altrimenti (vedasi anche T.A.R. Lazio, sez. III ter, sentenza n. 16064 del 3 settembre 2024), mentre i costi della sicurezza, che derivano dalla stima effettuata nel
PSC o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP (quando il PSC non sia previsto), rappresentano un costo a cui l'impresa è vincolata contrattualmente, in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa, potendo considerarsi tali le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, gli oneri della sicurezza (detti anche costi ex lege o costi aziendali) afferiscono all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico.
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