Giurisprudenza e Prassi

RAPPORTI INTERNI ALL'ATI: LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO SUCCESSIVO CHE QUALIFICHI COME "GRATUITO" IL MANDATO CONFERITO ALLA MANDATARIA PREVALE SU PRECEDENTI PATTI DI SEGNO OPPOSTO (48)

TRIBUNALE DI MACERATA SENTENZA 2026

Qualora tra le imprese riunite in Associazione Temporanea intervengano plurimi accordi contrattuali nel tempo, le disposizioni contenute nell'atto posteriore prevalgono su quelle del precedente se con esse incompatibili, vincolando le parti alla nuova disciplina del rapporto; ne consegue che, laddove un atto integrativo stabilisca la gratuità del mandato alla capogruppo, quest'ultima non può legittimamente pretendere compensi percentuali precedentemente pattuiti.

In ordine alla ripartizione dei costi di subappalto, l'assenza di una specifica competenza autorizzatoria in capo agli organi di coordinamento dell'ATI (Comitato Tecnico) circa la scelta del subaffidatario non esime la mandante dall'obbligo di rimborso delle spese documentate e relative all'esecuzione dell'appalto.

"La contestazione di parte opponente è limitata al fatto che il subappalto concesso alla non fosse stato preventivamente portato all’attenzione del comitato di cui all’art 13 della scrittura.

Appare non concludente, ai fini della prova dell’obbligazione, il fatto che il subappalto dovesse essere deciso o condiviso tra le parti riunite in comitato .

Peraltro, esaminate le competenze previste per il comitato all’art 13) della scrittura del 11.09.14, non si prevede che la nomina di un impresa in subappalto debba essere preventivamente valutata dal comitato nè che fosse oggetto delle competenze demandate al comitato .

[...]"

Con riguardo alla contestazione del pagamento [...] a titolo di “rimborso capocommessa “, parte opposta riferisce che la richiesta deriva dalla disposizione del 11.09.14 laddove le parti riconoscevano l’1% del valore del contratto alla [...] a titolo di capocommessa, quale mandataria. Tale disposizione contrasta con quanto contenuto nel successivo atto di costituzione dell’ATI del 3.4.2015 laddove le parti conferiscono alla mandato irrevocabile e a titolo gratuito.

In assenza di specifiche deduzioni circa una differente imputazione dei costi richiesti, a titolo di capo commessa ovvero come responsabile del progetto o mandatario, dovendosi ritenere le due disposizioni contrattuali contrastanti tra loro, la disposizione contenuta nell’atto del 03.04.15, prevale in quanto successiva rispetto alla scrittura privata del 11.09.14 e vincola le parti; appare irrilevante quanto sostenuto dall’opposta sul fatto che parte opponente avesse riconosciuto l’obbligazione avendo svolto precedenti pagamenti in favore di per il medesimo titolo."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)