Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - PRESUPPOSTI E QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI

TRIBUNALE DI DI VALLO DELLA LUCANIA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici di servizi essenziali, la clausola contrattuale che obbliga l'appaltatore alla prosecuzione del servizio nelle more della nuova gara (c.d. proroga tecnica) legittima il diritto al corrispettivo anche in assenza di un nuovo atto scritto, atteso che la fattispecie non integra un rinnovo vietato ma una prosecuzione necessaria del titolo originario a tutela del superiore interesse pubblico.

"Una cosa è la proroga formale di un contratto, che consegue ad una delibera espressa che mantiene in essere il contratto nell’interesse dell’appaltatore, e ben altra cosa è garantire la continuità delle prestazioni nell’interesse del committente, al fine di evitare che il ritardo (talora anche colpevole dell’Ente appaltante) nell’espletare le procedure di riassegnazione dei servizi possa comportare conseguenze comunque inammissibili come, da un lato, l’interruzione del servizio pubblico, o, dall’altro lato, il mancato pagamento ex lege di prestazioni essenziali di interesse pubblico ". Questa necessaria distinzione tra proroga contrattuale e prosecuzione necessaria del servizio (c.d. proroga tecnica) a prescindere da una proroga formale, consente di collocare la fattispecie in esame nella seconda tipologia classificatoria, sicché non si può dire che le prestazioni siano state rese in mancanza di un contratto, che è sempre rimasto quello originario del 2006, prorogato solo di fatto (proroga tecnica).


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati