Giurisprudenza e Prassi

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEGLI INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'azione del creditore volta al recupero degli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura non periodica dell'obbligazione principale. Benché geneticamente accessoria, l'obbligazione relativa agli interessi diviene autonoma al momento del sorgere, essendo caratterizzata non solo da una maturazione giorno per giorno, ma anche da una esigibilità giornaliera che ne giustifica la sottoposizione al termine di prescrizione breve.

"- che il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione... tuttavia, una volta sorta l’obbligazione di interessi... il flusso produttivo di questi ultimi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma... Ritiene questa Corte di aderire a tale secondo orientamento e ciò per le seguenti ragioni: [...] a ben vedere gli interessi hanno come connotato intrinseco non solo il loro maturare giorno per giorno, ma anche, almeno di regola, la loro esigibilità giornaliera, potendo il creditore pretenderli man mano che maturano". ... In conclusione, ritenuta per le ragioni suddette la quinquennalità della prescrizione degli interessi, deve ritenersi corretta la conclusione del primo giudice, che ha dichiarato la prescrizione del credito azionato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)