Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLE RISERVE PER ONERI POST-COLLAUDO.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici e concessioni, l'assenza dei registri contabili non esime l'esecutore dall'obbligo di formalizzare tempestivamente la riserva. Tale onere deve essere assolto anche per i pregiudizi che esplicano effetti in epoca successiva all'approvazione del collaudo, purché il fatto lesivo risultasse già percepibile in precedenza. La decadenza per omessa iscrizione osta, peraltro, al ricorso all'azione sussidiaria di arricchimento senza causa.

Come si legge nel testo: "l’onere di iscrivere tempestiva riserva sorge anche “con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall’inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede” (cfr. Cass., sez. 1, n° 11188 del 09/05/2018) e che “in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo [...]. Peraltro [...] l’assenza del registro di contabilità non esonera l'appaltatore dall'obbligo di esplicitare la riserva nel termine di legge, anche semplicemente mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (cfr. Cass., sez. 1, n° 8242 del 24/05/2012; Cass., sez. 1, n° 30102 del 21/11/2018)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)