Giurisprudenza e Prassi

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DEROGATORIE DEGLI INTERESSI MORATORI PER GRAVE INIQUITÀ

TRIBUNALE CAGLIARI SENTENZA 2026

È nulla per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, la clausola contrattuale predisposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante che preveda termini di pagamento eccessivamente dilatati (nella specie, 120 giorni) e un saggio di interesse moratorio sensibilmente inferiore a quello legale, ove tale deroga non sia giustificata da ragioni oggettive legate alla natura della merce o del servizio.

"Trattasi di circostanze che, unitariamente considerate, conducono ad escludere che ricorresse qualsivoglia ragione oggettiva tale da giustificare la deroga pattizia alla disciplina legale, eccezione che si appalesa invero pregiudizievole per le ragioni della creditrice, nonché in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza [...] non essendo invero ravvisabile la grave iniquità menzionata dall’art. 7 del D.Lgs. 231/2002".

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati