Giurisprudenza e Prassi

NULLA LA CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI APPALTO CHE SUBORDINA IL PAGAMENTO ALL'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO

TRIBUNALE DI NOLA SENTENZA 2026

È affetta da nullità, per contrasto con le norme imperative di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e ai sensi dell’art. 1418 c.c., la clausola inserita in un contratto di appalto pubblico che differisce il termine di adempimento della Stazione Appaltante al momento della ricezione dei fondi da parte di un ente finanziatore terzo. Tale deroga, non essendo oggettivamente giustificata dalla natura del rapporto, risulta improduttiva di effetti, con la conseguenza che gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza dei termini legali stabiliti dalla normativa vigente.

"Tale deroga, che comporta che il termine per l’adempimento possa essere superiore a trenta giorni dalla trasmissione della fattura, non è oggettivamente giustificata dalla natura del contratto... essendo fondata soltanto sull’esigenza del Comune committente di reperire... le risorse economiche necessarie... Essa, dunque, è affetta da nullità, poiché contrastante con la norma imperativa di cui all’art. 4 comma 4 del d.lgs. 231/02".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)