Giurisprudenza e Prassi

NESSUN RISARCIMENTO PER IL RITARDO DEI LAVORI PUBBLICI IN ASSENZA DI PROVA DEL DANNO

CORTE D'APPELLO DI PALERMO SENTENZA 2026

Non è meritevole di accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dal titolare di un'attività commerciale per il calo di fatturato asseritamente conseguente al ritardo nell'esecuzione di lavori pubblici stradali, laddove il prolungamento del cantiere sia stato originato da esigenze impreviste regolarmente approvate dall'Amministrazione. La mera divergenza tra durata prevista ed effettiva dell'appalto non costituisce di per sé fatto illecito fonte di responsabilità. È altresì preclusa la liquidazione equitativa del danno e l'ammissione di una CTU in assenza di idonea prova documentale fornita in ordine all'effettiva contrazione degli introiti direttamente imputabile alle modalità di svolgimento dei lavori, distinguendola da altre variabili di mercato.

"[...] ai fini della responsabilità aquiliana, non è sufficiente la mera divergenza tra la durata originariamente prevista per i lavori e quella concretamente verificatasi, occorrendo dimostrare che tale divergenza sia stata determinata da una condotta negligente o comunque antigiuridica imputabile al soggetto del quale si invoca la responsabilità. [...] La CTU non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di valutazione tecnica di fatti già provati dalle parti, e non può essere utilizzata per supplire al difetto di allegazione o di prova dei fatti costitutivi della domanda."

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