LAVORI EXTRA-APPALTO SENZA RISERVE: L'INDENNIZZO NON È DOVUTO QUALORA L'ENTE DIMOSTRI DI AVER RIFIUTATO L'ARRICCHIMENTO O DI NON AVERLO POTUTO RIFIUTARE
Ai fini della proposizione dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, il riconoscimento dell’utilità da parte dell’Ente non costituisce più un presupposto dell’azione, spettando unicamente al privato l'onere di provare l'arricchimento oggettivo; tuttavia, l'Amministrazione può legittimamente opporre il rifiuto dell'arricchimento laddove dimostri che lo stesso non fu voluto o che non fu possibile rifiutarlo per inconsapevolezza.
"Parte attrice qualifica i lavori svolti come “indispensabili” a quelli commissionati ma “non previsti nella determina d’incarico” ritenendo che “...l'Ente, pur dichiarando di non avere commissionato i lavori oggetto di causa, comunque ne ha tratto oggettivo vantaggio, considerato l'utilizzo dei locali oggetti di manutenzione sino alla data odierna e non avendo mai provveduto ad un esplicito rifiuto”.
La questione centrale appare proprio questa e cioè l’eventuale rifiuto delle opere da parte dell’ente pubblico. Ed infatti, la S. C. con recente orientamento al quale si aderisce ha inteso sul punto ritenere che “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'"eventum utilitatis" (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/06/2017, n. 15937 che richiama Cassazione SS.UU. 26 maggio 2015, n. 10798 secondo cui La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamento patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico. Orbene, poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c. c. nei confronti della Pubblica Amministrazione deve provare, ed il giudice accertare, il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole)."
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